STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“GENITORI INSIEME ONLUS”
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Denominazione e sede)
1. E’ costituita e promossa l’Associazione di Promozione Sociale
“GENITORI INSIEME “,
di seguito detta Associazione.
2. La sede dell’ Associazione è alla Via Posillipo n. 226 presso l’Ospedale Pausilipon
3. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2
(Statuto e regolamento)
1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 383
del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano nonché delle disposizioni in materia di ONLUS di cui al dlgs 460/97.
Art. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola i soci dell’Associazione alla sua osservanza ed in particolare:
1. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell’attività dell’Associazione
stessa.
2. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da
uno degli organi o da almeno cinque soci.
3. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e
secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi a codice civile.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea, secondo i
dettami dell’art. 21 codice civile.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’Associazione
Art. 4
(Scopi)
1. L’Associazione, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
rivolge la sua attività in ambito assistenziale e sociale, ai sensi dell’art. 10 comma 1
lettera a, del dlgs 460/97, aiutando i bambini e le famiglie disagiate in cura presso gli
Ospedali Campani ed in particolar modo presso il dipartimento di Oncologia ed
Ematologia del Presidio Ospedaliero Pausilipon.
Con obiettivo di fondo quello di sostenere e rendere più confortevole la permanenza in
Ospedale e supportare in tutti i modi i bambini che combattono la malattia.
2. L’Associazione adotta:
a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’articolo 10, comma 1
lettera A del D.Lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
c) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
d) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
e) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
f) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
g) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o
dell’acronimo «ONLUS».
Art. 5
(Finalità specifiche )
1. L’Associazione persegue esclusivamente la finalità di migliorare i servizi e
l’assistenza sanitaria e sociale rivolti a bambini e adolescenti affetti da patologie
oncologiche ed ematologiche ed alle famiglie disagiate, a tal fine può svolgere le seguenti
attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Promuovere l’elaborazione di informazione utili per una migliore comprensione
delle patologie oncologiche ed ematologiche in età pediatrica e delle loro conseguenze
psicosociali e facilitare la diffusione delle informazioni stesse predisponendo idonei
strumenti;
b) Sostenere le famiglie più bisognose, in modo che possano sentire intorno un
ambiente caldo, accogliente, allegro, dove percepire l’affetto.
c) Farsi promotrice presso le Autorità sanitarie e Istituzioni Pubbliche di proposte e
programmi per il miglioramento della qualità delle cure e della degenza dei bambini
ricoverati e dell’assistenza ai bambini stessi ed alle loro famiglie, anche raccogliendo
segnalazioni dai genitori comunque interessati, anche se non associati;
d) Occuparsi dell’assistenza psico-sociale e dell’accoglienza alle famiglie
svantaggiate ed ai piccoli pazienti, anche organizzando case e centri dedicati, a loro
esclusivamente destinati.
2. Nei limiti imposti dalla vigente disciplina delle Associazioni di Promozione
Sociale e delle O.N.L.U.S. e, in genere, del proprio scopo non di lucro, l’Associazione
potrà compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in
proprio o mediante convenzioni, che sia strumentale o connessa al raggiungimento del
conclamato scopo sociale. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, acquisire
a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all’art.17 c.c. nonché cedere, permutare,
dare e prendere in locazione, in uso ed in comodato, beni mobili ed immobili, comprese
strutture, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di
trasporto.
3. L’Associazione, per reperire i mezzi necessari occorrenti ai fini istituzionali, potrà
ricevere da privati, enti lucrativi, Istituzioni e altri enti benefici donazioni in denaro o in
natura, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. Potrà altresì organizzare
manifestazioni di qualunque genere per reperire i mezzi necessari, nonché stipulare
accordi, contratti, intese, protocolli, convenzioni ecc, con amministrazioni pubbliche,
enti privati, Istituzioni scolastiche, Società, Comitati, altre Associazioni o persone
singole.
Art. 6
(Ambito di attuazione delle finalità)
1. L’Associazione opera in Campania, aiutando i bambini in cura presso gli Ospedali
Campani ed in particolar modo presso il dipartimento di Oncologia ed Ematologia del
Presidio Ospedaliero Pausilipon di Napoli.
TITOLO III
I SOCI
Art. 7
(Ammissione)
1. Possono diventare soci ordinari dell’Associazione tutte le persone maggiorenni
italiane e straniere che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano
attivamente soprattutto con la propria disponibilità di tempo e di mezzi.
2. Sono ammessi a far parte dell’Associazione come soci ordinari, coloro che ne
facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati
idonei anche per lo svolgimento dell’attività di volontariato in seno all’Associazione.
3. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell’Associazione, in
forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione
agli scopi statutari nonché ai regolamenti dell’Associazione.
4. In ordine all’ammissione all’Associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata
l’esistenza dei requisiti richiesti e l’adesione dell’interessato.
5. Sono “soci sostenitori”, i soggetti che sottoscrivono liberalità economiche di
sostegno alle attività dell’Associazione, questa categoria di soci non ha diritto di voto.
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
7. Sono “benemeriti” o “onorari” coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio
Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all’Associazione,
questa categoria di soci non ha diritto di voto.
Art.8
(Diritti e doveri)
1. I soci eleggono il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti(ove istituiti) e approvano il
bilancio.
Tutti i soci ordinari in regola col versamento delle quote, per i quali non sussiste alcun
elemento di cui all’articolo 9, hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento
dell’Associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità, secondo quanto
stabilito dalle leggi e dallo statuto.
2. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata secondo le possibilità dell’Associazione stessa, e solo se concordato
preventivamente con il Presidente.
3. I soci hanno l’obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea e alle direttive
del Consiglio Direttivo, il comportamento all’interno e all’esterno dell’Associazione, è
animato dallo spirito di solidarietà nonché attuato con correttezza, buona fede, e
coerenza rispetto ai principi dello statuto e degli eventuali regolamenti.
Art. 9
(Cessazione e Esclusione, Decadenza)
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
a. Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b. Mancato versamento della quota associativa;
c. Morte.
2. Sono cause di esclusione:
a. La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e
dalle deliberazioni assunte;
b. Compimento di azioni indegne che arrecano pregiudizio al prestigio
dell’Associazione
L’esclusione di un associato viene deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo
3. E’ causa di decadenza l’assenza ingiustificata per due anni dalle Assemblee sociali;
TITOLO IV
GLI ORGANI
Art. 10
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Collegio dei Revisori dei conti (ove istituito) .
CAPO I – L’ASSEMBLEA
Art. 11
(Composizione)
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci ordinari.
2. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente
dell’Associazione.
1. L’Assemblea in via ordinaria:
Art. 12
(Funzioni)
– Elegge i componenti del Consiglio Direttivo che a loro volta eleggono al loro
interno il Presidente;
– Elegge il Collegio dei Revisori dei conti ove istituito;
– Fissa i regolamenti dell’Associazione;
– Esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio
Direttivo;
– Esamina e approva, con eventuali modifiche, il bilancio di missione, il codice
etico e il programma delle attività preventivo e consuntivo dell’Associazione;
– Ratifica l’ammontare delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo a
carico dei soci;
– Delibera in ordine alle proposte riguardanti l’eventuale alienazione dei beni
facenti parte del patrimonio;
– Delibera sulle materie attinenti l’attività associativa e su ogni altro argomento
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. L’Assemblea in via straordinaria:
– Delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle richieste di modifica dell’atto
costitutivo e dello statuto, e sulle materie attinenti l’attività associativa aventi carattere straordinario.
Art. 13
(Convocazione)
1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria per
approvare i bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno in corso
almeno una volta l’anno, nei termini di cui all’articolo 2364 codice civile.
2. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto contenente l’indicazione del
giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’avviso deve essere affisso all’albo della sede almeno una settimana prima del
giorno fissato per l’adunanza e comunicato a ciascun socio.
4. Il Presidente può convocare l’Assemblea qualora ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea deve essere convocata entro un termine ragionevole quando ne è fatta
motivata domanda da almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo.
Le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione sono convocate dal
Presidente, o da chi ne fa le veci, con un avviso di convocazione pubblicato sul web site
dell’Associazione, tale avviso, viene inoltrato agli associati al domicilio risultante dal
libro dei soci, almeno dieci giorni precedenti l’assemblea, a mezzo lettera raccomandata,
fax o posta elettronica che contenga l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della
riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione. L’avviso può
contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello
stesso giorno della prima convocazione. In casi di eccezionale urgenza la convocazione
può essere effettuata anche mediante affissione dell’avviso nella bacheca
dell’Associazione nei locali dell’ospedale Pausilipon di Napoli, sempre con il medesimo
preavviso. Per le assemblee chiamate a deliberare sui bilanci il preavviso di convocazione
deve essere di almeno 15 giorni.
Art. 14
(Validità dell’Assemblea)
1. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della
metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per
iscritto ad altro aderente.
2. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché avvenga almeno il giorno
seguente alla data della prima convocazione.
3. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
Art. 15
(Votazione)
1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i nuovi soci e coloro che risultino aver
rinnovato l’adesione.
2. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze richieste dall’art. 21, comma
3, c.c.,
4. Se il Presidente non dispone diversamente i voti sono palesi, tranne quelli
riguardanti persone o il rinnovo del Consiglio Direttivo che si formerà contando la
somma dei voti di preferenza.
5. Tutti i soci ordinari, in regola con il versamento delle quote sociali, possono far
pervenire alla segreteria dell’Associazione, via Raccomandata o fax o posta elettronica
così come da indirizzo presente nel libro soci, la loro candidatura a componente del
Consiglio Direttivo entro le 23:59 di 5 gg antecedenti la data della prima convocazione
dell’Assemblea.
Art. 16
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da
un componente dell’Assemblea, appositamente nominato, che funge da segretario, i
verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione o in luogo da lui
indicato.
Ogni aderente dell’Associazione ha diritto a consultare il verbale (e di trarne copia a
proprie spese).
CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
(Elezione)
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio viene eletto dall’Assemblea a votazione segreta tra i soci aventi diritto di
elettorato passivo, ogni socio potrà esprimere fino a 5 preferenze, quanti sono i membri
del Consiglio.
Art. 18
(Composizione)
1. Il Consiglio Direttivo, di seguito detto Direttivo, è composto da cinque membri, tra
cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo così formato,
una volta eletto, può farsi coadiuvare da soggetti esterni.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto, con funzioni consultive, un
medico del Dipartimento di oncologia ed emomatologia dell’azienda ospedaliera
Pausilipon di Napoli.
Art. 19
(Durata e funzioni)
1. Il Direttivo dura in carica per il periodo di un triennio; esso può essere revocato
dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Il Direttivo svolge e promuove, su indicazione dell’Assemblea, le attività relative
all’Associazione.
3. Il Direttivo esercita ogni facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che la
legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all’Assemblea. Al Consiglio
Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione,
eccetto quelli riservati all’Assemblea dei soci.
4. Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l’obbligo di attenersi e far osservare i compiti
statutari, ad esso compete:
– Fissare le norme di funzionamento dell’Associazione;
Provvedere l’amministrazione ordinaria e – straordinaria delle risorse economiche
dell’Associazione e redigere il bilancio da sottoporre all’Assemblea;
– Promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare i soci sull’attività mirata a
favorire l’integrazione sociale di coloro che soffrono situazioni di emarginazione;
– Provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro
ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione
di ogni documento utile;
– Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
– Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre
all’Assemblea;
– Predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti
con gli enti e le istituzioni pubbliche;
– Assumere eventualmente del personale;
– Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza
adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
– Conferire incarichi meramente istruttori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti
esterni.
2. Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti, in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art. 20
(Convocazione e costituzione)
1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro
venti giorni dalla richiesta.
2. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei
componenti.
3. I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza
giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
4. In caso di cessazione di uno o più membri il Consiglio provvede a sostituirli tramite
cooptazione tra i soci, che verrà poi confermata o meno dalla prima assemblea utile.
CAPO III – IL PRESIDENTE
Art. 21
(Elezione)
1. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo tra gli eletti dall’Assemblea, a
maggioranza assoluta tra i presenti.
Art. 22
(Durata)
1. Il Presidente dura in carica un triennio .
2. L’Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti può revocare il Presidente.
3. Una settimana prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per la
elezione del nuovo Consiglio Direttivo .
Art. 23
(Funzioni)
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in
giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi
dell’Associazione.
2. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l’ordinato svolgimento dei lavori.
3. Egli sottoscrive il verbale dell’Assemblea, cura che sia custodito presso la sede
dell’Associazione, dove possa essere consultato dai soci.
4. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non
superiore a trenta giorni.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente le sue funzioni sono
svolte dal vicePresidente e, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età o da
un suo delegato.
6. Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo
delegato, anche dipendente dell’Associazione, la facoltà di versare, prelevare e
coordinare la gestione di depositi intestati all’Associazione.
CAPO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 24
(Collegio dei Revisori dei conti)
Se nominato dall’assemblea, il Collegio ha le seguenti caratteristiche:
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 5 persone, tre Effettivi e due
Supplenti dotate di adeguata professionalità, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci.
Il Collegio ha il compito di verificare il bilancio preventivo, la regolare gestione e tenuta
dei libri contabili e sociali in conformità con la normativa vigente.
2. Il Collegio esprime parere scritto sul bilancio annuale consuntivo, tenuto conto della
nota integrativa elaborata dal Consiglio Direttivo.
3. Nel proprio parere scritto, il Collegio esprime eventuali rilievi critici, propone e
suggerisce consigli.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per il periodo di un triennio.
TITOLO V
IL PATRIMONIO E IL BILANCIO
Art. 25
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;
b) quote associative e contributi;
a) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, e quant’altro
espressamente diretto all’arricchimento di esso patrimonio;
b) rimborsi;
c) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
2. Per converso le disponibilità erogabili sono costituite:
a) dall’importo delle quote associative;
b) da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non
espressamente diretti all’arricchimento del patrimonio;
c) dalle rendite del patrimonio stesso.
Art. 26
(I beni e diritti inerenti)
1. Tra i beni dell’Associazione sono compresi tutti i beni immobili, i diritti reali
immobili, i beni mobili registrati e altri beni mobili, i crediti e diritti aventi per oggetto
beni mobili. Sono compresi anche i frutti e le rendite che derivino da tali beni e diritti.
2. I beni e i diritti anzidetti possono essere acquisiti dall’Associazione. In particolare i
beni immobili, i diritti reali immobili e i beni mobili registrati sono ad essa intestati.
3. I beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell’Associazione sono indicati e
valutati assieme alle altre attività e passività relative all’Associazione nell’inventario, che
è depositato presso la sede dell’Associazione, che ogni socio ordinario ha il diritto di
consultare. L’inventario deve essere aggiornato di anno in anno.
4. Le somme provenienti dall’eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da
donazioni e quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio
devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
Art. 27
(Quote associative, contributi, erogazioni liberali, donazioni )
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall’Assemblea. Essa si riferisce all’anno sociale e dev’essere versata entro i primi tre
mesi dell’anno; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della
qualità di aderente.
2. Sono ammessi contributi, erogazioni liberali e donazioni provenienti da privati, dallo
Stato, da enti e istituzioni pubbliche o da organismi privati, sia nazionali che
extranazionali che saranno utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle finalità
individuate dall’art. 4, comma 1 del presente statuto.
Art. 28
(Lasciti)
1. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio
Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie
dell’Associazione.
2. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.
Art. 29
(Rimborsi)
1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono
accettati dal Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in
armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie
dell’Associazione.
2. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i
conseguenti atti giuridici.
Art. 30
(Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi da attività commerciali, laddove presenti sono inseriti in apposita
contabilità separata come previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere
comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i
conseguenti atti giuridici.
Art. 31
(Avanzo di Gestione e Devoluzione dei beni)
1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione,
anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali
durante la vita dell’ Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS direttamente collegate con
l’Associazione.
2. In caso di esaurimento degli scopi dell’Associazione o impossibilità di attuarli,
nonché di estinzione o scioglimento della Associazione da qualsiasi causa determinata, i
beni della stessa, dopo la liquidazione e l’adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi
vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
3. Per eventuali controversie relative ad esso scioglimento è competente il Foro di
Napoli.
Art. 32
(Esercizio finanziario e Bilancio)
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
1. I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati e
controllati dall’Assemblea ordinaria dei soci.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti
all’Assemblea.
4. Il bilancio consuntivo dell’Associazione viene redatto ogni anno.
5. Il bilancio consuntivo è costituito dall’inventario patrimoniale e dal rendiconto della
gestione. L’inventario contiene la indicazione e la valutazione delle attività e delle
passività relative all’Associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai
lasciti di cui l’Associazione sia stata beneficiaria. Il rendiconto della gestione indica le
componenti positive (proventi e entrate) e negative (oneri e spese) relative all’esercizio.
6. I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato
nello schema del bilancio.
7. Il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla situazione
dell’Associazione e sull’andamento della gestione, dal bilancio sociale e di missione.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’ Assemblea con voto palese e con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei presenti, entro il termine di mesi quattro dalla chiusura
dell’esercizio precedente e comunque entro i termini di cui all’art. 2364 comma 2 del
codice civile.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione entro quindici
giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi)
per l’esercizio annuale successivo, e le variazioni dello stato patrimoniale previste al
termine del medesimo periodo.
4. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea entro il termine di mesi quattro
prima della chiusura dell’esercizio in corso.
5. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione quindici giorni
prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
Art. 33
(Rendiconti di raccolta fondi)
1. Qualora vengano effettuate, seppur occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, e in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione va redatto,
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, e indipendentemente dalla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e
conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
TITOLO VI
LE CONVENZIONI
Art. 34
(Deliberazione delle convenzioni)
1. Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti sono
accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o suo delegato,
a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, con cura del Presidente, nella sede
dell’Associazione.
Art. 35
(Stipulazione della convenzione)
La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione.
Art. 36
(Attuazione della convenzione)
1. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
TITOLO VII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 37
(Dipendenti)
1. L’Associazione può assumere dipendenti nei limiti della sua capacità finanziaria ed
economica.
2. Le modalità di nomina e la pianta organizzativa ove necessaria, le attribuzioni e le
mansioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
I dipendenti saranno scelti tra persone di provata moralità e capacità professionale
preferendo, a parità di titoli e curriculum, genitori di bambini, in cura presso le strutture
di interesse dell’Associazione o fuori terapia.
2. L’assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a
compiere tutti gli atti necessari.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso terzi.
Art. 38
(Collaboratori)
1. L’Associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo, incluse
le figure, che a norma di legge, sono previste nel mercato del lavoro, nei limiti della sua
capacità finanziaria ed economica.
2. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che
autorizza il Presidente a firmarlo.
TITOLO VIII
LE RESPONSABILITA’
Art. 39
(Responsabilità dell’Associazione)
1. L’Associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle
convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 40
(Assicurazione dell’Associazione)
1. L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale dell’Associazione stessa.
TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 41
1. L’Associazione partecipa e collabora con soggetti privati per lo svolgimento delle
finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 42
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)
1. L’Associazione collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità
sociali, civili, culturali e di solidarietà.
TITOLO X
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 43
(Controversie)
1. Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci, nonché tra
l’Associazione ed i soci, e che il Consiglio Direttivo non avesse potuto dirimere, le parti si
obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a dirimere la controversia ad un
collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo dal direttore del dipartimento di
oncologia dell’Ospedale Pausillipon di Napoli .
2. I membri che compongono il collegio arbitrale sono scelti tra i non aderenti
dell’Associazione.
3. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato,
contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da
ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se solo uno degli arbitri si
rifiuti di firmare il relativo verbale.
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